Bollette mensili o bimestrali: quale è meglio per il consumatore?
A partire dal 2017 per l'energia elettrica e dal 2018 per il gas naturale, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha reso obbligatoria la fatturazione mensile per tutti i consumatori domestici e piccole imprese in Italia. Tuttavia, ancora nel 2026 molti clienti mantengono contratti con fatturazione bimestrale (o trimestrale), spesso per ragioni di grandfathering contrattuale o scelta esplicita. Questa guida illustra le differenze sostanziali, i vantaggi e gli obblighi normativi relativi a entrambe le modalità.
La fatturazione mensile prevede l'emissione di una bolletta ogni 30-31 giorni (o in base al ciclo di fatturazione del fornitore). La lettura del contatore avviene mensilmente, consentendo un allineamento rapido tra consumi effettivi e addebiti. Questo sistema riduce significativamente il fenomeno dei conguagli, ovvero gli importi corretti a fine anno per pareggiare le differenze tra consumi stimati e reali.
Secondo la delibera ARERA 654/2015 (e successive integrazioni), la fatturazione mensile è il standard obbligatorio per contatori intelligenti (smart meter) e per tutti i clienti domestici su richiesta. I vantaggi includono:
La fatturazione bimestrale prevede l'emissione di bollette ogni due mesi (talvolta trimestrale). Questo sistema, seppur meno frequente post-2018, rimane applicabile in specifiche circostanze: clienti storici con contratti non modificati, fornitori con deroghe ARERA per difficoltà tecniche, o accordi espliciti tra fornitore e consumatore.
La caratteristica principale è che i conguagli sono più consistenti e concentrati, poiché le letture effettive si susseguono con meno frequenza. Ad esempio, se un cliente ha consumato meno del previsto nei mesi precedenti, l'assestamento arriverà in un'unica bolletta bimestrale più significativa.
Importo medio delle bollette: Con fatturazione mensile, l'importo medio è circa 1/3 della bolletta bimestrale, rendendo i pagamenti più distribuiti e gestibili economicamente.
Frequenza e prevedibilità: La fatturazione mensile consente una pianificazione di bilancio più accurata, poiché il cliente riceve 12 bollette annue invece di 6. Questo è particolarmente utile per nuclei familiari con budget limitato.
Conguagli annuali: Con il sistema mensile, gli assestamenti di fine anno (solitamente a dicembre o gennaio) sono di importo inferiore, spesso non superano il 5-10% della media mensile. Con fatturazione bimestrale, il conguaglio può rappresentare il 15-25% di una bolletta, creando difficoltà di pagamento improvvise.
Accesso ai dati storici: I clienti con fatturazione bimestrale dispongono di storici di consumo meno granulari, rendendo più difficile monitorare variazioni comportamentali o identificare perdite di gas/energia.
Se sei attualmente in fatturazione bimestrale e desideri passare a quella mensile (diritto esplicito sancito da ARERA), segui questi passaggi:
Il passaggio è totalmente gratuito e il fornitore non può applicare costi aggiuntivi, secondo il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e le delibere ARERA 654/2015 e 643/2021.
ARERA Delibera 654/2015: Stabilisce la fatturazione mensile come standard obbligatorio per i contatori intelligenti e per tutti i clienti su richiesta.
ARERA Delibera 413/2012: Disciplina i tempi di risposta ai reclami (40 giorni) e gli indennizzi automatici per violazioni contrattuali, incluse ritardi nella fatturazione o errori di lettura.
ARERA Delibera 643/2021: Aggiorna le condizioni contrattuali standard, confermando l'obbligo di fatturazione mensile e i diritti del consumatore.
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): Garantisce trasparenza nella comunicazione dei consumi, diritto di modifica del contratto senza penali, e accesso gratuito ai dati storici di fatturazione.
Emissione della bolletta: Il fornitore ha 30 giorni dalla lettura effettiva del contatore per emettere la fattura (ARERA 413/2012).
Scadenza del pagamento: Minimo 20 giorni dalla data di emissione (standard nazionale).
Risposta a reclami: 40 giorni obbligatori per rispondere a contestazioni su consumi o addebiti.
Conguagli annuali: Devono essere calcolati entro 90 giorni dalla fine dell'anno di fatturazione (solitamente gennaio-febbraio).
Se il fornitore non rispetta le tempistiche o emette bollette errate, hai diritti specifici:
Dopo il primo reclamo, se il fornitore non rimedia, puoi ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) tramite mediatore ARERA o arbitrato, oppure ricorso al giudice di pace per importi fino a € 5.000.
Transizione consigliata: Se ancora in bimestrale, è fortemente consigliato richiedere il passaggio a mensile per una gestione più trasparente e meno soggetta a sorprese di pagamento.
Monitora i consumi: Con fatturazione mensile, controlla regolarmente il rapporto tra consumo e spesa. Anomalie improvvise possono segnalare dispersioni o utilizzi inefficienti.
Conserva la documentazione: Mantieni copia di tutte le bollette per almeno 3 anni, utili in caso di controversie.
Utilizza portali online: La maggior parte dei fornitori offre accesso ai dati di consumo in tempo reale via app o sito web, indisp
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