Guida completa a comprare casa da costruire o in costruzione nel 2026: D.Lgs. 122/2005, garanzia fideiussoria, IVA al 4%, acconti e rischi del costruttore
Acquistare un immobile in costruzione o di nuova costruzione rappresenta una delle operazioni più complesse nel panorama immobiliare italiano. A differenza dell'acquisto di un immobile esistente, in questo caso l'acquirente si trova a versare somme significative per un bene che ancora non esiste nella sua forma definitiva, con tutti i rischi che ciò comporta. Questa guida analizza in modo sistematico ogni aspetto dell'acquisto — normativo, fiscale e pratico — aggiornato al 2026.
Prima di affrontare la normativa, è fondamentale distinguere le tre situazioni in cui ci si può trovare, perché le tutele e le procedure differiscono in modo sostanziale.
L'acquirente firma un contratto preliminare quando il cantiere non è ancora stato avviato. Esistono solo i progetti, le planimetrie e le autorizzazioni edilizie. È la situazione di massimo rischio poiché il bene non esiste, i tempi possono allungarsi e il costruttore potrebbe non avviare mai i lavori. Le tutele del D.Lgs. 122/2005 sono qui più che mai indispensabili.
I lavori sono già iniziati, ma l'immobile non è ancora completato. L'acquirente può verificare lo stato di avanzamento, visitare il cantiere e concordare eventuali varianti. I pagamenti vengono di solito scaglionati in base agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). Anche in questo caso si applicano tutte le tutele del D.Lgs. 122/2005.
L'immobile è ultimato o prossimo all'ultimazione, ma non ha ancora avuto precedenti proprietari diversi dal costruttore. In questo caso il rogito può avvenire in tempi brevi. L'acquirente beneficia comunque dell'assicurazione decennale postuma obbligatoria e delle garanzie civilistiche del Codice Civile (art. 1669 c.c. per i gravi difetti costruttivi).
Il Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 ("Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire") costituisce la pietra angolare della protezione dell'acquirente. Modificato e rafforzato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa), ha introdotto obblighi inderogabili a carico del costruttore. La norma si applica quando:
Le due tutele cardine sono la garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa decennale postuma, entrambe obbligatorie a pena di nullità del contratto (nullità che può essere fatta valere solo dall'acquirente).
La fideiussione è una garanzia rilasciata da una banca o da una compagnia assicurativa abilitata, che copre tutte le somme versate dall'acquirente al costruttore prima del rogito definitivo. In pratica, se il costruttore fallisce o si trova in una situazione di crisi irreversibile, l'acquirente può escutere la fideiussione e recuperare quanto versato.
La fideiussione deve essere rilasciata da una banca, istituto di credito o impresa di assicurazione autorizzata. Deve:
Attenzione: ogni acconto versato deve essere coperto da fideiussione. Se il costruttore richiede un acconto senza rilasciare (o aggiornare) la fideiussione, l'acquirente ha il diritto di rifiutare il pagamento senza essere inadempiente.
Al momento del rogito definitivo, il costruttore ha l'obbligo di consegnare all'acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale. Questa copertura, introdotta e resa obbligatoria dal D.Lgs. 122/2005 e rafforzata dalla riforma del 2019, copre:
La polizza decorre dalla data del rogito e ha durata di dieci anni. La mancata consegna della polizza al rogito costituisce causa di nullità relativa del contratto definitivo (azionabile solo dall'acquirente). In aggiunta alla polizza obbligatoria, il costruttore risponde anche ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile per i gravi difetti costruttivi, con termine di prescrizione di dieci anni dalla scoperta.
L'art. 6 del D.Lgs. 122/2005 elenca in modo tassativo gli elementi che il contratto preliminare deve contenere. L'assenza di questi elementi non determina automaticamente la nullità del contratto, ma espone il costruttore a responsabilità e priva l'acquirente di tutele fondamentali.
Si raccomanda vivamente di far redigere o almeno revisionare il contratto preliminare da un notaio o avvocato specializzato prima della firma. Il preliminare deve essere registrato (obbligatoriamente se ha durata superiore a 20 giorni) e, per meglio tutelare l'acquirente, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
L'acquisto da un costruttore è soggetto a un regime fiscale specifico, diverso da quello applicabile agli acquisti tra privati. La distinzione principale è tra IVA (applicata dal costruttore) e imposta di registro (applicata negli acquisti tra privati).
| Tipologia di acquisto | IVA applicabile | Imposta di registro | Imposte ipotecaria e catastale |
|---|---|---|---|
| Prima casa da costruttore | 4% | 200 € (fissa) | 200 € + 200 € (fisse) |
| Seconda casa da costruttore | 10% | 200 € (fissa) | 200 € + 200 € (fisse) |
| Abitazione di lusso da costruttore (cat. A/1, A/8, A/9) | 22% | 200 € (fissa) | 200 € + 200 € (fisse) |
| Prima casa da privato | Non applicabile | 2% sul valore catastale | 50 € + 50 € (fisse) |
| Seconda casa da privato | Non applicabile | 9% sul valore catastale | 50 € + 50 € (fisse) |
Nota importante: L'IVA si applica sul prezzo dichiarato in atto, non sul valore catastale. Per questo motivo, dal punto di vista fiscale, è fondamentale che il prezzo dichiarato in contratto corrisponda all'effettivo corrispettivo pagato. Eventuali "fuori busta" espongono entrambe le parti a gravi conseguenze penali e fiscali.
Il pagamento del prezzo in un acquisto su carta avviene tipicamente in modo scaglionato, seguendo gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL). Ogni SAL identifica una fase di completamento dell'opera (fondamenta, struttura, copertura, impiantistica, rifinitura) e corrisponde a una quota del prezzo concordata.
Durante la costruzione, l'acquirente può richiedere varianti rispetto al progetto originale (modifica della disposizione degli spazi, scelta dei materiali, aggiunta di impianti). Ogni variante deve essere:
Attenzione alle varianti richieste dal costruttore: modifiche strutturali o planimetriche unilaterali devono essere accettate per iscritto dall'acquirente, salvo che non siano irrilevanti e non alterino il valore del bene.
| Aspetto | Acquisto da Costruttore | Acquisto da Privato |
|---|---|---|
| Regime fiscale | IVA (4%, 10% o 22%) + imposte fisse | Imposta di registro (2% o 9%) + imposte fisse |
| Garanzia fideiussoria | Obbligatoria per legge (D.Lgs. 122/2005) | Non prevista |
| Polizza decennale postuma | Obbligatoria al rogito | Non obbli
ℹ
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