Gas interrotto: procedura di emergenza e a chi telefonare
Un'interruzione della fornitura di gas può avere origini diverse: problemi tecnici sulla rete di distribuzione, mancato pagamento delle bollette, guasti all'interno della tua abitazione o situazioni di pericolo legate a fughe di gas. Identificare correttamente la causa è il primo passo per risolvere il problema nel modo più rapido ed efficace. Questa guida ti accompagna attraverso le procedure da seguire nel 2026, in conformità alla normativa ARERA e al Codice del Consumo.
Se il gas non arriva a casa tua, potrebbe dipendere da:
Il primo controllo consiste nel verificare se il problema è noto al tuo fornitore o al distributore. Accedi all'area clienti del tuo fornitore di gas tramite il sito web o chiama il numero di assistenza indicato in bolletta. Se non trovi informazioni su disservizi in atto, contatta il distributore della rete nella tua zona (numero reperibile in bolletta).
Consiglio: Prima di contattare i servizi di assistenza, verifica il voltaggio/pressione del gas dalla bolletta e controlla se altri vicini hanno lo stesso problema. Questo darà al tecnico informazioni preziose sulla natura del guasto.
Non accendere interruttori della luce, non usare il telefono fisso o fiamme libere. Non azionare il citofono. Apri immediatamente le finestre per aerare gli ambienti. Esci dall'abitazione e chiama il numero nazionale di emergenza gas: 800.900.999 (disponibile 24 ore su 24). Questo numero funziona per tutte le regioni italiane e ti mette in contatto con il distributore locale, che invierà una squadra di tecnici in emergenza senza costi aggiuntivi.
Attenzione: Non tentare di chiudere manualmente il contatore del gas se non sei addestrato. Usa il telefono cellulare da fuori casa per contattare i soccorsi. In caso di perdita sospetta, l'odore tipico del gas è dovuto a un additivo (mercaptano) appositamente aggiunto per garantire la rilevazione anche di piccole fughe.
Se il fornitore ha sospeso la fornitura per mancato pagamento, hai 10 giorni dalla comunicazione per regolarizzare la posizione. Contatta subito il fornitore per concordare un piano di pagamento o pagare l'importo dovuto. Secondo la delibera ARERA 612/2015, il fornitore deve ripristinare la fornitura entro 5 giorni lavorativi dal pagamento (o accordo sottoscritto). Durante questo periodo, puoi segnalare il disagio all'Autorità se il fornitore non rispetta i tempi.
Importante: anche se sei in difficoltà finanziarie, non ignorare la comunicazione di sospensione. La normativa prevede protezioni specifiche per i nuclei in stato di vulnerabilità (vedi sezione "Tutele per i Clienti Vulnerabili").
Se il problema riguarda la rete di distribuzione pubblica, contatta direttamente il distributore della tua zona (Italgas al numero 800.900.999 in emergenza, oppure il numero locale del distributore). Il distributore è obbligato a intervenire entro tempi definiti dalla normativa ARERA, a seconda della gravità del disservizio. Chiedi sempre un numero di pratica per tracciare l'intervento.
Se il problema è interno alla tua abitazione, devi contattare un tecnico specializzato (idraulico certificato o manutentore abilitato). Verifica che il professionista sia iscritto all'albo dei tecnici abilitati installatori gas secondo il D.M. 37/2008. Il costo della riparazione è a tuo carico. Prima di autorizzare interventi costosi, chiedi sempre un preventivo scritto.
La delibera ARERA 413/2012 (e successive modificazioni, inclusa la 612/2015) disciplina i tempi di intervento e gli indennizzi automatici in caso di mancato ripristino della fornitura entro le scadenze previste:
Il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) garantisce a tutti i clienti domestici il diritto a una fornitura continua, regolare e di qualità. In caso di controversia, puoi ricorrere alle procedure di reclamo previste. Le clausole vessatorie nei contratti di fornitura sono nulle e non vincolanti per il consumatore.
Secondo la normativa ARERA, sono considerati vulnerabili:
I clienti vulnerabili hanno diritto a:
Opportunità: Se sei in condizione di vulnerabilità economica, attiva subito il bonus sociale gas. Lo sconto è automatico e copre i consumi dal mese della presentazione della richiesta. Contatta il CAF più vicino o accedi al portale www.ilportaledelcittadino.it per le istruzioni.
Invia un reclamo scritto (via PEC, raccomandata A/R o tramite modulo online) specificando il problema, la data di segnalazione, i danni subiti e le prove documentali (fatture, comunicazioni ricevute, fotografie di eventuali danni). Il fornitore/distributore ha 40 giorni (delibera ARERA 413/2012) per rispondere e risolvere il problema. Conserva copia di tutto ciò che invii.
Se non sei soddisfatto della risposta o se il fornitore non risponde entro 40 giorni, contatta lo Sportello del Consumatore ARERA al numero 800.166.654 (gratuito). È disponibile lunedì-venerdì 8-18. Potrai presentare reclamo anche online tramite il sito www.sportellodel consumatore.it. L'Autorità ha 30 giorni per esaminar il reclamo e emettere una valutazione vincolante per l'operatore.
Se la controversia non si risolve a livello amministrativo, puoi ricorrere a un arbitro (procedura ADR – Alternative Dispute Resolution) o intentare causa al Giudice di Pace per importi fino a 5.000 euro, senza necessità di avvocato. Molti fornitori hanno convenzionamenti con organismi di arbitrato indipendenti (CONCILIADOC, CETILAR, ecc.).
Secondo la normativa ARERA vigente nel 2026:
Se il fornitore o il distributore non rispettano i tempi obbligatori di intervento e ripristino:
| Servizio | Numero/Contatto | Disponibilità |
| Emergenza Gas (Distributori) | 800.900.999 | 24/7, tutti i giorni |
| Sportello
Sportello del Consumatore ARERA | ||
| Numero | 800.166.113 | Lunedì-venerdì 8-18 |
| Sito ARERA | www.arera.it | Sempre accessibile |
| Sportello Clienti Distributore | Numero in bolletta | Variabile per gestore |
| Pronto Intervento Tecnico | Numero in bolletta o sito gestore | 24/7 |
Se il guasto riguarda la rete di distribuzione (condotte pubbliche gestite dal distributore), i costi sono interamente a carico del distributore e non vengono addebitati al cliente. Se invece il danno si trova nella parte privata dell'impianto (dalle tue valvole fino ai radiatori o ai fornelli), la riparazione è responsabilità tua e dovrai contattare un tecnico privato abilitato. Il distributore può comunque aiutarti a identificare dove si trova esattamente il guasto tramite una verifica gratuita.
Gli indennizzi automatici vengono versati entro 60 giorni dal ripristino della fornitura, direttamente in bolletta, senza bisogno di richiesta. Se ritieni di avere diritto a un risarcimento aggiuntivo per danni specifici (ad esempio spese per riscaldamento alternativo, alimenti rovinati nel congelatore, medico per problemi di salute), hai 2 anni di tempo dalla data dell'evento per presentare reclamo all'ARERA o ricorso al Giudice di Pace. Consigliamo di documentare tutti i danni con fotografie, ricevute e testimoni.
Puoi utilizzare sistemi alternativi di riscaldamento temporaneo come: stufe elettriche portatili, pompe di calore mobili, condizionatori con funzione riscaldamento, o termosifoni elettrici. Sconsigliamo vivamente l'uso di fornelli a gas, candele, o stufe a cherosene in ambienti chiusi, per rischi di incendi e avvelenamento. Conserva tutte le ricevute e fatture relative ai costi sostenuti: potrai richiedere il rimborso tramite ricorso successivo. Se hai anziani, bambini o persone con malattie croniche, contatta il medico e informale della situazione.
Se il ripristino supera i 5 giorni lavorativi, puoi già segnalare l'inadempimento. Raccogli ogni comunicazione ricevuta dal distributore (SMS, email, telefonate) e gli estremi dell'intervallo di tempo indicato. Presentare un reclamo scritto al distributore entro 30 giorni dall'evento (per email, PEC o raccomandata A.R.). Se il distributore non risponde entro 30 giorni o rifiuta il tuo reclamo, puoi escalare presso lo Sportello del Consumatore ARERA (gratuitamente) o ricorrere al Giudice di Pace. Documenta inoltre i tentativi di contatto e gli orari di interruzione: serviranno come prove.
Le guide Moneyside hanno carattere educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, legale o fiscale ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e della Direttiva MiFID II. Verifica sempre le informazioni con fonti ufficiali o un professionista qualificato.